Comune e potere di controllo – responsabilità

Comune e potere di controllo – responsabilità

Cassazione civ. ord. n. 10188/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La decisione della Cassazione consente di estendere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia) del Comune a tutti i beni sui quali il Comune esercita un effettivo potere di controllo a prescindere dalla proprietà. Principio che può essere applicato anche in materia ambientale.

Il Caso

Il caso vede il Comune condannato al risarcimento del danno subito da veicolo che, lungo la strada Provinciale, urtava contro un ostacolo posto al centro della carreggiata. Il Comune si difendeva ritenendo non essere il soggetto responsabile ed indicando la provincia quale proprietaria del tratto stradale. Il Giudice di pace e poi il Tribunale in appello invece riconoscevano la responsabilità del Comune in quanto titolare di un potere di controllo sul suo territorio.

La decisione.

La Cassazione avvalla e riconosce tale potere di controllo e tuttavia rimanda al Tribunale per verificare la esistenza stessa di tale potere . In particolare la cassazione afferma:

“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 30775/2017). Ebbene nel caso di specie il giudice d’Appello ha mal applicato tali principi perché non ha verificato se effettivamente il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di esercitare un qualsivoglia controllo o di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa…”

Cass. civ. ord. n. 10188.2022

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