Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova

Cassazione civ. sez. lav. n. 7085/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova. Il caso

Il lavoratore lamentava malattie derivanti da mansioni usuranti dovute a carenze nell’applicazione di norme antinfortunistiche, mancanza di formazione da parte del datore di lavoro e altro. Il Tribunale e la Corte di appello ritenevano che il lavoratore non aveva provato nel corso del processo, la violazione delle norme, le mancanze del datore di lavoro.

La Cassazione, interviene, e precisa l’onere della prova con riferimento alla violazione dell’art. 2087 c.c. (responsabilità contrattuale) e all’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).

2. Onere della prova

La Cassazione precisa che l’onere che ricade sul lavoratore attiene alla prova della esistenza del danno e al nesso causale con l’attività lavorativa. L’onere che ricade sul datore di lavoro è quello di aver adottato tutte le misure infortunistiche:

..12. Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell’onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche – anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

13. .. infatti l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

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